Art. 6.

      1. Fatta salva l'azione penale, qualora gli incrementi patrimoniali di cui all'articolo 5, comma 1, siano conseguenza di azioni delittuose, chi omette di presentarne ovvero ne indichi falsamente la consistenza o la provenienza è tenuto al pagamento di una penale pari al 50 per cento dell'importo dell'incremento definitivamente accertato.

 

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